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Sez. 5, Sentenza n. 18491 del 10/08/2010 (Rv. 614589 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Acquisto di casa di abitazione non di lusso - Benefici fiscali - Spettanza - Condizioni - Fissazione della residenza entro 18 mesi dall'atto - Necessità - Accatastamento al momento dell'acquisto - Necessità - Esclusione - Accatastamento nei diciotto mesi dall'acquisto - Necessità.
Stato
decisa il 2010-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614589-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa (abitazione non di lusso), previsti dall'art. 3, comma 131, della legge n. 549 del 1995, spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, nel Comune ove sia ubicato l'immobile, la propria residenza, (ai sensi della lettera a del comma 1 della nota II bis all'art. 1 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131); ne consegue che l'accatastamento dell'immobile quale abitazione, in difetto dell'espressa previsione di un termine, pur essendo requisito necessario affinché si realizzi la predetta destinazione, non è necessario sussista al momento dell'acquisto, dovendo essere valutato con esclusivo riguardo al rispetto alla sopraindicata decadenza temporale.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 131 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 bis n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)