Sez. L, Sentenza n. 3845 del 28/03/1992 (Rv. 476474 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Diligenza nella prestazione - Estremi - Estensione ai comportamenti accessori - Limiti | Fattispecie relativa a terapista tenuta a vigilare il paziente inabile anche al termine del trattamento, ma non oltre il momento costitutivo dell'obbligo di un portantino di prenderlo in consegna.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Diligenza nella prestazione - Estremi - Estensione ai comportamenti accessori - Limiti
L'obbligo di diligenza, imposto al lavoratore dall'art. 2104, primo comma, cod. civ., si sostanzia non solo nell'esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare natura di essa (diligenza in senso tecnico) ma anche nell'esecuzione dei comportamenti accessori che si rendano necessari in relazione all'interesse del datore di lavoro ad un utile prestazione, restando peraltro escluso che tali comportamenti accessori siano dovuti dal lavoratore (in aggiunta alla sua prestazione lavorativa) allorché formino oggetto delle specifiche mansioni di altri lavoratori. (Nella specie, relativa ad incidente occorso a minore inabile, la S.C. ha escluso che la terapista fosse tenuta a vigilare il paziente anche al termine del trattamento, quando il paziente stesso doveva essere preso in consegna da un portantino).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)