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Sez. L, Sentenza n. 10187 del 26/09/1995 (Rv. 494113 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOGGETTIVO | Continuata inosservanza delle disposizioni impartite - Notevole inadempimento - Configurabilità - Esatta esecuzione della prestazione in senso stretto - Incidenza sulla gravità dell'inadempimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494113-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOGGETTIVO

Il notevole inadempimento del prestatore di lavoro agli obblighi contrattuali, previsto dall'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, quale giustificato motivo di licenziamento con preavviso, può consistere nella continuata inosservanza, dolosa o colposa, delle disposizioni per l'esecuzione o la disciplina del lavoro dettate dall'imprenditore o dai suoi collaboratori ai sensi dell'art. 2104 cod. civ., senza che la gravità di tale inadempimento risulti attenuata dall'esatta esecuzione da parte del lavoratore della prestazione intesa in senso stretto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)