Sez. 3 - , Ordinanza n. 29034 del 13/11/2018 (Rv. 651577 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - OGGETTO - NAVE - DURATA - A VIAGGIO | Assicuratore chiamato in causa quale terzo - Onere ex art. 22 della l. n. 990 del 1969 - Adempimento - Necessità - Sussistenza - Modalità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - OGGETTO - NAVE - DURATA - A VIAGGIO
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'onere che l'art. 22 della l. n. 990 del 1969 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") pone a carico del danneggiato per la richiesta di risarcimento del danno va osservato anche quando l'assicuratore sia terzo chiamato in causa dal convenuto, senza che, atteso il tenore della norma, tale onere possa considerarsi altrimenti assolto mediante l'atto di chiamata in causa da parte del convenuto o in virtù della comunicazione all'assicuratore da parte del danneggiante circa l'iniziativa giudiziaria intrapresa dal danneggiato.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)