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Sez. 3, Sentenza n. 7089 del 09/04/2015 (Rv. 635117 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Domanda dell'assicuratore del danneggiante nei confronti di assicuratore di altro danneggiante - Onere della preventiva richiesta ex art. 22 legge n. 990 del 1969 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635117-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

L'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile "ratione temporis"), ai sensi del quale l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all'assicuratore del danneggiante, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il medesimo assicuratore, convenuto in giudizio per l'integrale risarcimento, proceda alla chiamata in garanzia impropria di un altro danneggiante (e del suo assicuratore) per sentirlo dichiarare corresponsabile dei danni lamentati dall'attore, ai fini della ripartizione interna ex art. 2055 cod. civ. dell'obbligazione solidale, atteso che tale domanda non estende l'oggetto dell'accertamento del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 354

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)