Sez. 4, Sentenza n. 8134 del 09/05/1990 Ud. (dep. 04/06/1990) Rv. 184554 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DI UNA PROVVISIONALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DI UNA PROVVISIONALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La provvisionale può essere assegnata, anche senza apposita istanza della parte civile, non soltanto nel giudizio di primo grado ma anche in quello di appello. Tuttavia l'autonomo potere del giudice di appello sussiste soltanto quando la relativa questione non è stata trattata in primo grado e non ha formato oggetto di pronunzia esplicita o implicita. Tale potere viene meno, e non può essere legittimamente esercitato, quando la questione stessa è stata già decisa e la statuizione, sul punto, non ha formato oggetto di specifica impugnazione; in tal caso resta precluso ogni ulteriore esame del capo della sentenza sulla provvisionale, che non può essere più modificato nel successivo giudizio. (Conf mass n 170872).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)