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Sez. 4, Sentenza n. 9936 del 26/02/1985 Ud. (dep. 29/10/1985) Rv. 170872 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - CONCESSIONE E AUMENTO DELLA PROVVISIONALE - ASSENZA DI SPECIFICO MOTIVO DI GRAVAME - POSSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170872-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - CONCESSIONE E AUMENTO DELLA PROVVISIONALE - ASSENZA DI SPECIFICO MOTIVO DI GRAVAME - POSSIBILITÀ - LIMITI.*

Il giudice d'appello ha il potere di concedere la provvisionale, anche se questa non è stata concessa in primo grado, e quello di accordarne un'altra in aggiunta a quella già concessa, anche senza specifica impugnazione della parte civile, se il primo giudice non si sia già pronunciato nel negare la provvisionale o nel determinarla in misura minore di quella richiesta. Invero, fuori di questi casi (in cui la parte civile che chiede una riforma della prima decisione ha l'Onere di proporre appello), il giudice d'appello, che ha gli stessi poteri di quello di primo grado, può provvedere - in via provvisoria e non definitiva - all'assegnazione di adeguata o ulteriore provvisionale non concessa in primo grado. (V mass n 900043; (Conf mass n 160052; (Conf mass n 166752; (Conf mass n 166753; (contra mass n 160136).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)