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Sez. 2, Sentenza n. 2973 del 27/02/2012 (Rv. 621863 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA) | Incompetenza dichiarata dal giudice adito - Mancata richiesta del regolamento di competenza - Conseguenze - Contestazioni sulla competenza svolte nei successivi gradi di giudizio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621863-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA)

La sentenza (o l'ordinanza di natura decisoria) dichiarativa dell'incompetenza (anche per materia) del giudice adito va impugnata con istanza di regolamento necessario di competenza (ove il giudice indicato come competente non sollevi conflitto di ufficio, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ.), acquistando, in caso contrario, efficacia di giudicato tanto la statuizione di incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, quanto quella sulla (asserita) competenza dell'autorità dinanzi alla quale la causa sia stata tempestivamente riassunta. Ne consegue che, nei successivi gradi del procedimento, né le parti, né il giudice procedente hanno la facoltà di rimettere in discussione quanto stabilito in tema di competenza dall'autorità giudiziaria originariamente adita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)