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Sez. 2, Sentenza n. 25245 del 15/09/2025 (Rv. 676027-01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA) | Incompetenza dichiarata dal giudice adito - Omessa proposizione o declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza - Conseguenze - Contestazioni sulla competenza svolte nei successivi gradi dello stesso giudizio - Ammissibilità - Esclusione per intervenuto giudicato interno. COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - In genere. COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA - In genere.
Stato
decisa il 2025-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676027-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA)

L'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.

Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)