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Sez. 3, Sentenza n. 1604 del 29/05/1973 (Rv. 364444 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PROPOSIZIONE - DIVIETO - VIOLAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364444-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PROPOSIZIONE - DIVIETO - VIOLAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*

La violazione del divieto di proporre domande nuove in appello, qualora non sia considerato dal giudice dell'impugnazione deve essere rilevata in via sostitutiva, anche di ufficio, dalla Corte di Cassazione, sostanziandosi l'anzidetto divieto in una preclusione all'Esercizio della giurisdizione. (Conf 2617/71, mass n 353751).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)