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Sez. 1, Sentenza n. 3868 del 26/11/1974 (Rv. 372399 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE DELL'OPPONENTE - DEDUZIONE IN APPELLO DI NUOVI MOTIVI DI ILLEGITTIMITA DELLA INGIUNZIONE - INAMMISSIBILITA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372399-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE DELL'OPPONENTE - DEDUZIONE IN APPELLO DI NUOVI MOTIVI DI ILLEGITTIMITA DELLA INGIUNZIONE - INAMMISSIBILITA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*

Nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale, l'opponente assume la veste di attore e, pertanto, ai sensi dell'art 345 cod proc civ, non puo dedurre in appello nuovi motivi di illegittimita della suddetta ingiunzione, i quali, pur senza mutare il petitum, modifichino, tuttavia, i presupposti di fatto della domanda originaria. La violazione di questo divieto, che si risolve in una preclusione all'Esercizio della giurisdizione, ove non sia stata rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere accertata, anche di ufficio, dalla Corte di Cassazione. (Conf 1604'73, mass n 364444; 2952'72, mass n 360700).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)