Sez. 2, Sentenza n. 1096 del 03/04/1969 (Rv. 339619 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - SUSSIDIARIETA - SIGNIFICATO.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - SUSSIDIARIETA - SIGNIFICATO.*
Il criterio posto, in tema di interpretazione della volonta contrattuale, dal secondo comma dell'art 1362 cod civ che attribuisce Rilevanza interpretativa anche al comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, ha carattere sussidiario, nel senso che il giudice e tenuto a farvi ricorso quando abbia ritenuto che la volonta dei contraenti sia chiaramente desumibile dalle espressioni usate nella formulazione dei patti contrattuali. (V.500-68, massima n.331560 464-68, massima n.331496 2675-67, massima n.330117 395-67, massima n.326303).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)