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Sez. 1, Sentenza n. 974 del 05/04/1971 (Rv. 350919 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - SUSSIDIARIETA DEL CRITERIO.*
Stato
decisa il 1971-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350919-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - SUSSIDIARIETA DEL CRITERIO.*

Il criterio posto, in tema di interpretazione della volonta contrattuale, dal secondo comma dell'art 1362 cod civ, che attribuisce Rilevanza ermeneutica anche al comportamento complessivo delle parti successivo alla conclusione del contratto, ha carattere sussidiario, nel senso che il giudice puo farvi ricorso soltanto quando l'interpretazione delle clausole contrattuali esaminate nel loro significato letterale, logico e sistematico non fornisca elementi idonei e sufficienti per l'individuazione della comune intenzione delle parti. (nella specie, e stato escluso che possa dar luogo a vizio di motivazione la mancata valutazione del comportamento delle parti successivo alla stipulazione del contratto, trattandosi di circostanza non decisiva ai fini dell'interpretazione della clausola in discussione che i giudici di merito avevano trascurato in quanto il processo interpretativo aveva loro consentito di desumere la comune intenzione delle parti senza lasciare adito a dubbi). (Conf 1096'69, mass n 339619' 500'68, mass n 331560).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)