Sez. U, Sentenza n. 4861 del 03/02/1973 Ud. (dep. 19/06/1973) Rv. 124389 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITA DI APERTURA - SOSPENSIONE - DISPOSTA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE FORMALITA DI APERTURA - ILLEGITTIMITA - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITA DI APERTURA - SOSPENSIONE - DISPOSTA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE FORMALITA DI APERTURA - ILLEGITTIMITA - ESCLUSIONE.*
Il concetto di sospensione del dibattimento, positivamente recepito dall'art 431 cod proc pen, non e incompatibile con l'interruzione dell'attivita processuale durante lo svolgimento delle formalita di apertura del dibattimento stesso, come risulta confermato dalla possibilita che l'esigenza d'una tale soluzione di continuita, alla quale non puo darsi altra qualifica che quella di sospensione, si profili talvolta proprio con riferimento alla concreta realizzazione di quelle formalita che, per una qualsiasi ragione, non sono caratterizzate da successione ininterrotta. (fattispecie in cui, a parte il criterio enunciato nella massima, e stata esclusa la necessita d'un nuovo decreto di citazione all'imputato non presente sul presupposto di fatto che il differimento del dibattimento, annunciato dal Presidente, fosse stato disposto successivamente al compimento delle formalita indicate nell'art 430 cod proc pen e quindi non fosse necessario un nuovo decreto di citazione per l'imputato gia dichiarato contumace).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 430, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)