Sez. 5, Sentenza n. 3373 del 16/11/1984 Ud. (dep. 12/04/1985) Rv. 168657 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - RINVIO - DIFFERIMENTO PRIMA DEL COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ DI APERTURA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - RINVIO - DIFFERIMENTO PRIMA DEL COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ DI APERTURA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Non può ritenersi illegittima ogni Forma d'interruzione (in senso non specifico) del dibattimento, non inquadrabile esattamente nello schema dell'art. 431 (sospensione) o dell'art. 432 cod. proc. pen. (rinvio). In particolare deve ritenersi ammissibile un differimento anche della fase di apertura del dibattimento per consentire la produzione della prova dell'avvenuta notifica ex art. 202 comma secondo cod. proc. pen. dell'impugnazione della parte civile, trattandosi di accertamenti relativi alla regolare Costituzione delle parti espressamente previsti dall'art. 430 cod. proc. pen. fra le attività che precedono la formale apertura del dibattimento: tale differimento può essere limitato alla stessa udienza - ed in tal caso non ha alcuna attinenza con la sospensione vera e propria di cui all'art. 431 - o può consistere in un differimento "a udienza fissa", che si concreta in una sospensione analoga a quella prevista da detta ultima norma per la fase successiva alla formale apertura del dibattimento. (Conf mass n 124389).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 430, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)