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Sez. 1, Sentenza n. 1727 del 17/02/1995 (Rv. 490490 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Versamento su conto corrente bancario assistito da apertura di credito - Natura solutoria - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490490-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

La natura solutoria del versamento su conto corrente bancario assistito da apertura di credito, al fine dell'assoggettamento a revocatoria ai sensi dell'art. 67 secondo comma della legge fallimentare, va riconosciuta non solo quando il versamento stesso vada a ripianare uno scoperto verificatosi oltre il limite della disponibilità concessa al cliente, ma anche quando, pur inserendosi in una situazione di mera passività del conto, per anteriore utilizzo della provvista nel rispetto di quel limite, non acquisti in concreto funzione ripristinatoria di tale provvista, perché sia incamerato, con la chiusura del conto, a tacitazione della conseguenziale obbligazione restitutoria (divenuta liquida ed esigibile), senza che al riguardo rilevi la circostanza che detta chiusura sia frutto di iniziativa del cliente anziché della banca.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)