Sez. 1, Sentenza n. 7829 del 26/08/1996 (Rv. 499358 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimesse su conto corrente bancario di corrispondenza - Del correntista successivamente fallito - Assoggettabilità a revocatoria fallimentare - Condizioni - Condizioni di conto scoperto per mancanza o superamento della concessione di credito.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Con riguardo alle rimesse su conto corrente bancario di corrispondenza, ed al fine di stabilire se, a seguito del fallimento del cliente, siano assoggettabili a revocatoria a norma dell'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (salva restando l'autonoma e distinta revocabilità dei negozi di provvista, ad esempio la cessione di credito, in base ai quali siano state effettuate), occorre distinguere l'ipotesi in cui esse affluiscano su un conto passivo, durante l'ordinario svolgimento del rapporto, cioè su un conto assistito da uno specifico contratto di concessione di credito, in forza del quale la banca sia tenuta a mantenere a disposizione del cliente una determinata somma, dall'ipotesi in cui intervengano in una situazione di conto scoperto, per la mancanza od il superamento di detta concessione di credito. Nel primo caso, le rimesse non hanno natura solutoria, e non sono quindi qualificabili come pagamenti revocabili, in quanto non soddisfano un credito esigibile, ma svolgono una funzione di ripristino della provvista; nella seconda ipotesi, invece, ricorrente indipendentemente dal fatto che la banca tolleri lo scoperto del conto, le rimesse medesime vanno ad estinguere o ridurre un credito esigibile della banca, e, quindi, assumono detto carattere solutorio, agli effetti del citato art. 67 legge fall.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)