Sez. L, Sentenza n. 3645 del 05/06/1981 (Rv. 414269 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UNA PLURALITA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, STIPULATI PER ISCRITTO E RIENTRANTI IN UNA DELLE IPOTESI TASSATIVAMENTE PREVISTE - INTENTO FRAUDOLENTO DEL DATORE DI LAVORO - PRESUNZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UNA PLURALITA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, STIPULATI PER ISCRITTO E RIENTRANTI IN UNA DELLE IPOTESI TASSATIVAMENTE PREVISTE - INTENTO FRAUDOLENTO DEL DATORE DI LAVORO - PRESUNZIONE - ESCLUSIONE.*
Nel caso di successione di una pluralita di contratti a tempo determinato, stipulati per iscritto e rientranti in una delle ipotesi (di carattere tassativo) in cui - a norma del secondo comma dell'art 1 della legge 18 aprile 1962 n 230 e dell'articolo unico della legge 23 maggio 1977 n 266 - e consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, l'intento fraudolento del datore di lavoro non puo ricavarsi dalla mera successione dei contratti a tempo determinato, giacche - fermi i rigorosi limiti risultanti dal combinato disposto degli artt 1 e 2 della legge n 230 del 1962 - al datore di lavoro non e proibita l'assunzione di un lavoratore che gia sia stato alle sue dipendenze in forza di uno o piu contratti a tempo determinato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 23/05/1977 num. 266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)