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Sez. 2, Sentenza n. 3763 del 22/10/1976 (Rv. 382464 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - FORMALITA PREVISTE DAGLI ARTT 74 E 87 DISP ATT COD PROC CIV - INOSSERVANZA - MANCATA CONTESTAZIONE DELL'ALTRA PARTE - RILEVANZA ED UTILIZZABILITA DEI DOCUMENTI.*
Stato
decisa il 1976-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382464-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - FORMALITA PREVISTE DAGLI ARTT 74 E 87 DISP ATT COD PROC CIV - INOSSERVANZA - MANCATA CONTESTAZIONE DELL'ALTRA PARTE - RILEVANZA ED UTILIZZABILITA DEI DOCUMENTI.*

L'inosservanza delle formalita prescritte dagli articoli 74 ed 87 disp att cod proc civ per la produzione dei documenti in giudizio non preclude alla parte la possibilita di utilizzarli come fonte di prova qualora la controparte, avendo avuto conoscenza dell'irregolare deposito dei documenti, lo abbia accettato anche implicitamente, limitandosi a contestare il concreto valore probatorio degli Atti esibiti. (V 1535/68, mass n 333233).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)