Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 16/05/1968 (Rv. 333233 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DEI DOCUMENTI I IN UDIENZA - MANCATO ADEMPIMENTO DELLE FORMALITA PRESCRITTE DALL'ART. 74 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DEI DOCUMENTI I IN UDIENZA - MANCATO ADEMPIMENTO DELLE FORMALITA PRESCRITTE DALL'ART. 74 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
La disposizione contenuta nell'art. 87 disp. Att. Cod. proc.civ., secondo cui i documenti possono essere prodotti anche in udienza, nel qual caso se ne fa menzione nel verbale, deve essere interpretata nel senso che tali documenti si intendono prodotti quando essi siano posti nella reale disponibilita dell'ufficio, per essere inseriti nel fascicolo di parte e per essere utilizzati come fonti di prova della domanda e dell'eccezione. Quando la produzione avvenga in udienza alla presenza della controparte, non si puo ritenere che l'adempimento delle formalita prescritte dall'art. 74 disp. Att. Condizioni la validita della produzione stessa, perche, anche se il cancelliere non abbia sottoscritto l'indice del fascicolo dopo l'inserimento del nuovo documento, l'irregolarita formale non puo risolversi in un vizio invalidante, sia perche la redazione del verbale attestante la produzione del documento in udienza e opera dello stesso cancelliere, sia perche le formalita prescritte per la produzione dei documenti in giudizio sono dirette al fine di renderne possibile la conoscenza alle altre parti e di garantire ad esse l'Esercizio del diritto del contraddittorio Ond'e che, se e vietato al giudice di prendere in esame un documento la cui produzione non sia stata resa nota nei modi di legge, l'irregolarita non puo assumere Rilevanza quando quello scopo sia stato pienamente raggiunto.*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)