Sez. 1, Sentenza n. 4819 del 24/04/1993 (Rv. 482009 - 01)
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interesse ad agire | Con azione di accertamento - Sussistenza - Presupposto - Liceità od illiceità di una determinata condotta - Accertamento mediante una pronuncia civile meramente dichiarativa - Esclusione - Conseguenze - Interesse ad agire in mero accertamento - Insussistenza.
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interesse ad agire
L'interesse ad agire con azione di accertamento va riconosciuto quando sussiste una incertezza giuridica oggettiva ed attuale che la sua proposizione è idonea ad eliminare. Ne consegue che l'incertezza in ordine al fatto se una certa attività possa essere lecitamente compiuta ovvero se vada considerata illecita (perché assoggettata dall'ordinamento a sanzioni penali o amministrative), non potendo essere eliminata mediante una pronuncia civile meramente dichiarativa, in quanto l'accertamento della liceità o illiceità della condotta considerata forma oggetto specifico di un processo penale ovvero di un giudizio civile instaurato avverso il provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, non comporta l'interesse ad agire in mero accertamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)