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Sez. 2, Sentenza n. 19577 del 10/09/2009 (Rv. 609470 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazione del codice della strada - Mancata emissione, da parte del prefetto, dell'ordinanza ingiunzione nei termini dell'art. 204, comma 1 bis, del codice della strada - Conseguente definizione della contestazione - Interesse ad agire in accertamento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609470-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In materia di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, ove alla proposizione del ricorso dopo la notifica del verbale di accertamento della relativa infrazione non abbia fatto seguito, da parte del prefetto, l'adozione della conseguente ordinanza ingiunzione nei termini perentori di cui all'art. 204, comma 1-bis, del codice della strada, la contestazione insorta con la notifica del verbale di accertamento deve ritenersi ormai definita in senso favorevole al trasgressore, con conseguente difetto di interesse ad agire, da parte sua, per l'accertamento dell'estinzione della sanzione amministrativa. L'interesse ad agire con azione di accertamento va infatti riconosciuto quando sussiste una incertezza giuridica oggettiva ed attuale che la sua proposizione è idonea ad eliminare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)