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Sez. 1, Sentenza n. 24721 del 04/12/2015 (Rv. 638148 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Legittimo incardinamento del procedimento - Sufficienza - Differimento dell'udienza per impedimento legittimo del debitore non costituito - Diritto di quest'ultimo alla comunicazione del rinvio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638148-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la regolare notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione è sufficiente per l'incardinamento del giudizio nel rispetto del principio del contraddittorio e dell'art. 15 l.fall., sicché il debitore non costituito, il quale abbia ottenuto il differimento dell'udienza per legittimo impedimento (perché, nella specie, coinvolto in un sinistro stradale), non ha diritto alla comunicazione del rinvio concesso, ma ha l'onere di accertarsi della data della nuova udienza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)