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Sez. 1, Sentenza n. 10954 del 19/05/2014 (Rv. 631402 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Notificazione del ricorso e del decreto di convocazione - Necessità - Colpevole sottrazione del debitore al procedimento - Necessità della notificazione ex art. 15 legge fall. - Persistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631402-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al d.lgs. del 9 gennaio 2006, n. 5, ed al d.lgs. del 12 settembre 2007, n. 169, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza sia la regola anche quando il debitore, rendendosi irreperibile, si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, restando la notificazione un adempimento indefettibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di revoca del fallimento di una società trasferita in Bulgaria che, nel procedimento ex art. 15 legge fall., non aveva ricevuto alcuna notifica, né in Italia né all'estero).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)