Sez. 1, Sentenza n. 8764 del 30/05/2003 (Rv. 563790 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Giudizio di dichiarazione di efficacia in Italia delle sentenze di nullità del matrimonio emesse dai tribunali ecclesiastici - Artt. 796 e 797 cod. proc. civ. - Applicabilità - Nonostante l'abrogazione ad opera dell'art. 73 della legge n. 218 del 1995 - Fondamento - Richiamo degli articoli del codice di rito contenuto nel protocollo addizionale all'Accordo di revisione del Concordato - Principio concordatario - Portata.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
L'abrogazione degli artt. 796 e 797 cod. proc. civ., sancita dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense (firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121), disposizioni le quali - con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici - contengono un espresso riferimento all'applicazione degli artt. 796 e 797 cod. proc. civ. (così l'art. 4 del protocollo addizionale, in relazione all'art. 8 dell'Accordo); ne consegue che il giudice italiano, al fine di decidere sulla domanda avente ad oggetto la predetta dichiarazione di efficacia, deve continuare ad applicare i menzionati articoli del codice di rito civile, i quali risultano perciò connotati, relativamente a tale specifica materia ed in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 della Costituzione (comportante la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, le quali sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali), da una vera e propria ultrattività.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)