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Sez. 2, Sentenza n. 3105 del 16/02/2005 (Rv. 579761 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Contratto con pluralità di parti - Transazione avente ad oggetto beni comuni - Domanda di risoluzione per inadempimento - Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i contraenti - Necessità - Presupposti - Fondamento - Decisione incidentale - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579761-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Qualora sia chiesta la risoluzione per inadempimento di una transazione con pluralità di parti, avente ad oggetto i beni comuni dell'edificio condominiale e il diritto d'uso di ciascun condomino, sorge la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i contraenti, giacchè - configurando il negozio de quo un accordo unico plurisoggettivo e non un insieme di distinti ed autonomi accordi - il rapporto dedotto in giudizio, per la sua unicità, non può essere risolto nei confronti di alcuni e rimanere vincolante ed efficace per gli altri; diversamente, non ricorre l'ipotesi del litisconsorzio necessario quando una questione coinvolgente un rapporto plurisoggettivo unico debba essere decisa in via incidentale, senza efficacia di giudicato, con valore strumentale rispetto alla decisione della domanda principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)