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Sez. 2, Sentenza n. 11406 del 22/07/2003 (Rv. 565343 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) | Simulazione relativa di una compravendita dissimulante una donazione stipulata tra il fratello ed il comune genitore defunto - Deduzione da parte del legittimario quale oggetto di specifica ed autonoma domanda e non a fini di esercizio dell'azione di riduzione - Litisconsorzio necessario - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565343-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)

La simulazione relativa di una compravendita conclusa tra un fratello ed il comune genitore, poi defunto, dissimulante una donazione, ove sia dal legittimario dedotta quale oggetto di specifica ed autonoma domanda, e non già in via meramente strumentale o incidentale a fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere esercitata anche nei confronti degli altri fratelli divenuti eredi, quali successori anch'essi del "de cuius", parte del dedotto accordo simulatorio e, in quanto tale, litisconsorte necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 557, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)