Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15788 del 10/07/2014 (Rv. 632260 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Legittima disponibilità di fatto della cosa - Facoltà di concederla in locazione - Sussistenza - Legittimazione del locatore a richiedere la risoluzione contrattuale - Configurabilità - Conseguenze - Giudizio relativo al rilascio di un immobile concesso in locazione e giudizio per l'accertamento della proprietà del medesimo bene - Pregiudizialità - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme d'ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è legittimato a richiederne la risoluzione. Ne consegue che, in caso di simultanea pendenza di un giudizio relativo al rilascio di un immobile concesso in locazione e di altro relativo alla proprietà dello stesso bene in capo al locatore, non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria del primo di essi poiché l'accertamento della proprietà dell'immobile locato non integra una questione pregiudiziale in ordine alla legittimazione a locare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)