Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30550 del 20/12/2017 (Rv. 646758 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA | Legittima disponibilità di fatto di una cosa - Facoltà di concederla in locazione ovvero di costituire altro rapporto obbligatorio - Sussistenza - Conseguenze - Azione risarcitoria del preteso locatario - Onere di provare la qualità di conduttore - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare. A maggior ragione, pertanto, colui che agisce per il risarcimento dei danni causati ad un immobile del quale si assume conduttore non è tenuto a dimostrare tale sua qualità, attesa la natura non petitoria del giudizio in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)