Sez. 1, Sentenza n. 3236 del 10/10/1975 (Rv. 377350 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ACCREDITI DI CONTO CORRENTE - SOGGEZIONE ALLA REVOCATORIA - SALDO PASSIVO DEL CONTO CORRENTE - AMMISSIONE CON RISERVA - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ACCREDITI DI CONTO CORRENTE - SOGGEZIONE ALLA REVOCATORIA - SALDO PASSIVO DEL CONTO CORRENTE - AMMISSIONE CON RISERVA - IRRILEVANZA.*
Qualora il giudice delegato abbia ammesso al passivo fallimentare per la somma dalla banca creditrice indicata, ma con riserva, il saldo passivo di un conto corrente di corrispondenza, non V'e preclusione alla proposizione, da parte del curatore del fallimento, dell'Azione revocatoria di alcuni accrediti di conto corrente, nei quali va ravvisato un mezzo anormale di pagamento e che sono avvenuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. (Conf 2954/72, mass n 360703).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1853, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)