Sez. 1, Sentenza n. 2954 del 09/10/1972 (Rv. 360703 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ACCREDITI DI CONTO CORRENTE - AMMISSIBILITA DELLA REVOCATORIA - SALDO PASSIVO DEL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA - AMMISSIONE CON RISERVA - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ACCREDITI DI CONTO CORRENTE - AMMISSIBILITA DELLA REVOCATORIA - SALDO PASSIVO DEL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA - AMMISSIONE CON RISERVA - IRRILEVANZA.*
Qualora il giudice delegato abbia ammesso al passivo fallimentare per la somma della banca creditrice indicata, ma con riserva, il saldo passivo di un conto corrente di corrispondenza, non V'e preclusione alla proposizione da parte del curatore del fallimento dell'Azione revocatoria di alcuni accrediti di conto corrente, nei quali va ravvisato un mezzo anormale di pagamento e che sono avvenuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. (nella specie, la banca, a parziale decurtazione dello 'scopertò del conto corrente di corrispondenza intestato all'imprenditore, poi dichiarato fallito, aveva incamerato alcuni pagamenti, che, per il tramite di essa banca, clienti esteri avevano fatto all'imprenditore, e ne aveva operato sino a concorrenza la compensazione con il suo credito per 'scopertò).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Cod. Civ. art. 1853, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)