Sez. 6, Sentenza n. 1803 del 28/09/1983 Cc. (dep. 14/11/1983) Rv. 161170 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FLAGRANZA - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - MANTENIMENTO DELLA CUSTODIA PREVENTIVA DELL'IMPUTATO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FLAGRANZA - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - MANTENIMENTO DELLA CUSTODIA PREVENTIVA DELL'IMPUTATO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
La motivazione del provvedimento con il quale il magistrato, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. pen., disporre il mantenimento della custodia preventiva dell'imputato arrestato in flagranza può essere particolarmente stringata e perfino risultare implicitamente dalla indicazione degli elementi che giustificano la convalida dello arresto in flagranza. Infatti, il provvedimento che tale persistenza dello stato di carcerazione dispone, in quanto contestuale alla valutazione dei cennati elementi, equivale alla constatata inesistenza di ragioni che militano a favore della libertà dello imputato o di una misura sostitutiva della custodia in carcere; sicché soltanto ove queste Disposizioni più favorevoli siano adottate, potrà richiedersi una più completa ed analitica valutazione degli elementi di cui all'art. 254 comma secondo cod. proc. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)