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Sez. 2, Sentenza n. 291 del 23/01/1985 Cc. (dep. 19/03/1985) Rv. 168337 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IN CASO DI ARRESTO O FERMO - DECRETO DI CONVALIDA - ORDINE DI MANTENIMENTO DELLA CUSTODIA IN CARCERE O APPLICAZIONE DI MISURA ALTERNATIVA - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - OMISSIONE - MANCATA DEDUZIONE - ILLEGITTIMITÀ DELLA DETENZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI GIUDIZIO DIRETTISSIMO.*
Stato
decisa il 1985-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168337-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IN CASO DI ARRESTO O FERMO - DECRETO DI CONVALIDA - ORDINE DI MANTENIMENTO DELLA CUSTODIA IN CARCERE O APPLICAZIONE DI MISURA ALTERNATIVA - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - OMISSIONE - MANCATA DEDUZIONE - ILLEGITTIMITÀ DELLA DETENZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI GIUDIZIO DIRETTISSIMO.*

In caso di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, il procuratore della Repubblica o il pretore devono adottare due statuizioni autonome - anche se in un unico formale contesto - e cioè il decreto di convalida, che è diretto a verificare la sussistenza dei presupposti di legalità dell'avvenuta privazione della libertà personale, e l'ordine di mantenimento della custodia in carcere o l'applicazione di una misura alternativa o, nella ipotesi di reato per il quale il mandato di cattura non è obbligatorio, la rimessione in libertà dell'arrestato. Ne deriva che nel disporre il secondo provvedimento è indispensabile la motivazione, la cui carenza però dà luogo ad un vizio formale che, ove non sia fatto valere con i mezzi ordinari apprestati dallo ordinamento (richiesta di riesame e, successivamente, ricorso per Cassazione) non ha incidenza alcuna, qualora si tratti di ordine di mantenimento della custodia in carcere, sullo stato di detenzione e non è più deducibile mediante istanza di scarcerazione. (applicazione in tema di giudizio direttissimo). (V mass n 166973; (V mass n 164618; (V mass n 161202; (V mass n 161170; (V mass n 159742; (Conf mass n 165145; (Conf mass n 165143; (Conf mass n 165144; (Conf mass n 160572; (Conf mass n 160158; (contra mass nn 166359, 165752, 165600, nel senso della superfluità dell'ordine di mantenimento in carcere nel giudizio direttissimo; (contra mass nn 164617, 164621, nel senso della superfluità dell'ordine di mantenimento in carcere, quando sia desumibile implicitamente dal provvedimento di convalida; (contra mass n 165845, nel senso che non è richiesta alcuna motivazione sul mantenimento della custodia in carcere; (contra mass nn 165600, 164617, 164053, nel senso della superfluità del formale mantenimento in carcere).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)