Sez. L, Sentenza n. 17606 del 10/08/2007 (Rv. 599919 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Divieto di licenziamento della lavoratrice in gravidanza o puerperio - Nullità - Diritto della lavoratrice alle retribuzioni non percepite a titolo di risarcimento del danno - "Aliunde perceptum" - Deducibilità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno in favore della lavoratrice illegittimamente licenziata nel periodo di tutela delle lavoratrici madri, sono deducibili dal danno, che si commisura alle retribuzioni non percepite, le somme costituenti "aliunde perceptum" da parte della lavoratrice; a tal fine, può tenersi conto anche d'ufficio dei fatti che valgano a ridurre il risarcimento (quali ad esempio la rioccupazione del lavoratore), ma tale diversa qualificazione non incide sul divieto di nuove prove in appello e sull'onere di allegazione ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ., essendo invece necessario che quei fatti risultino ritualmente acquisiti al processo per essere stati tempestivamente allegati e dimostrati dalla parte che intenda avvalersene, salvo che la conoscenza di essi non sia stata raggiunta solo in un momento successivo, così solamente essendo amissibile la loro prova in sede di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)