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Sez. L, Sentenza n. 5610 del 15/03/2005 (Rv. 580273 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Giudizio di impugnativa di licenziamento in grado di appello - Risarcimento del danno - Quantificazione - Eccezione cosiddetta di "aliunde perceptum" - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione - Carattere di eccezione in senso lato - Attribuibilità - Conseguenze - Valutazione d'ufficio - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580273-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

In tema di impugnativa di licenziamento in grado di appello, l'eccezione cosiddetta dell'"aliunde perceptum" - cioè la deduzione della rioccupazione del lavoratore licenziato al fine di limitare il danno da risarcire a seguito di licenziamento illegittimo - non costituisce eccezione in senso stretto ma ha carattere di eccezione in senso lato, con la conseguenza che i fatti suscettibili di formare oggetto di tale eccezione sono rilevabili d'ufficio dal giudice d'appello, sempre che l'appellato non abbia tacitamente rinunciato ad avvalersene non avendovi fatto riferimento in alcuna delle proprie difese del grado, atteso che l'onere della dettagliata esposizione di tutte le sue difese (imposto dall'art. 436, secondo comma cod. proc. civ.)non è assolto se nel corso del giudizio l'interessato non dimostri di volersi avvalere della specifica difesa dedotta in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)