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Sez. L, Sentenza n. 7779 del 07/08/1998 (Rv. 517859 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Vizi della motivazione - Rilevanza.
Stato
decisa il 1998-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517859-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Con riguardo alla speciale tutela prevista dall'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), l'accertamento del giudice del merito circa l'idoneità di una determinata condotta del datore di lavoro a ostacolare o reprimere l'attività sindacale del lavoratore si risolve in un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della congruità della motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto integrati gli estremi della condotta antisindacale in un caso in cui un dirigente della Polizia di Stato aveva disposto i turni di lavoro straordinario senza alcuna previa consultazione delle organizzazioni sindacali, così come espressamente prescritto dall'art. 4 dell'accordo nazionale del 28 settembre 1990)

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 01/04/1981 num. 121 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)