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Sez. L, Sentenza n. 7589 del 27/07/1990 (Rv. 468401 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE SVOLGENTE ATTIVITÀ SINDACALE - CARATTERE ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTI RELATIVI - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468401-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE SVOLGENTE ATTIVITÀ SINDACALE - CARATTERE ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTI RELATIVI - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*

Ai fini della tutela ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, costituisce comportamento antisindacale, secondo l'ampia eccezione accoltane da detta norma, ogni comportamento del datore di lavoro che, pur al di fuori delle ipotesi previste dai titoli secondo e terzo della legge, sia oggettivamente diretto ad ostacolare l'attività sindacale e sostenuto, dal punto di vista soggettivo, dall'intenzione di pervenire a tal risultato. Pertanto, ove si tratti di accertare l'antisindacalità o no del trasferimento di un dipendente, non rileva il fatto che esso sia avvenuto nell'ambito o al di fuori della stessa unità produttiva, dovendo aversi riguardo solo alla situazione determinatasi, ossia alla esistenza di una condotta oggettivamente idonea, sia pure sul piano potenziale, a ledere la libertà e l'attività sindacale, implicando l'allontanamento del lavoratore, che di fatto svolta attività sindacale, un pregiudizio alla possibilità di un suo efficace svolgimento. L'accertamento del giudice del merito circa l'idoneità di una determinata condotta del datore di lavoro a ostacolare o reprimere l'attività sindacale del lavoratore, nonché circa la sussistenza del relativo elemento psicologico, si risolve in un giudizio di fatto, censurabile in Sede di legittimità solo sotto il profilo della congruità della motivazione. (V 9475/87, mass n 456581; (V 4871/87, mass n 453483; (V 1713/87, mass n 451097; (V 612/87, mass n 450336).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)