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Sez. L - , Sentenza n. 19738 del 25/07/2018 (Rv. 650040 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") | Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto di lavoro - Decreto ingiuntivo per differenze retributive - Passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione - Azione successiva di accertamento della retrodatazione del rapporto, simulazione e riliquidazione del trattamento dovuto - Abusivo frazionamento della domanda - Estensione del precedente giudicato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650040-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM")

In tema di plurime obbligazioni pecuniarie relative al medesimo rapporto contrattuale di durata, la domanda del lavoratore che, dopo aver ottenuto la condanna del datore di lavoro passata in giudicato al pagamento delle differenze retributive dovute per un rapporto qualificato come apprendistato, chieda successivamente la retrodatazione del medesimo rapporto e la simulazione dell'apprendistato, al fine di ottenere il riconoscimento di ulteriori somme, non costituisce abusivo frazionamento del credito, in considerazione dell'apprezzabile interesse a conseguire subito quanto facilmente accertabile, anche in via monitoria, con salvezza delle ulteriori ragioni creditorie all'esito del più complesso giudizio di simulazione, né è coperta dal precedente giudicato, essendo diverse le circostanze di fatto poste dal lavoratore a base delle due pretese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)