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Sez. 5, Sentenza n. 11758 del 20/05/2009 (Rv. 608332 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI | Certezza e determinabilità - Conseguenze - Assoggettamento ad imposizione nell'esercizio di competenza - Necessità - Qualificazione come sopravvenienze attive - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Recupero a tassazione secondo il criterio di cassa - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608332-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI

In tema di imposte sui redditi d'impresa, i corrispettivi per i quali non sussistano problemi di certezza e determinabilità sono qualificabili come ricavi, da assoggettarsi ad imposizione in riferimento al periodo di competenza, e non sono quindi recuperabili a tassazione in riferimento all'esercizio in cui sono stati incassati, sul presupposto della qualificazione come sopravvenienze attive, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: quella delle sopravvenienze attive costituisce infatti una categoria residuale rispetto all'analitica elencazione dei componenti positivi del reddito d'impresa, che trova applicazione soltanto in presenza di componenti non altrimenti qualificabili, dovendo il prelievo essere effettuato ordinariamente in base al criterio di competenza, e non risultando ammissibile il ricorso al criterio di cassa al solo fine di rimettere il fisco in termini per l'accertamento.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)