Sez. 5, Sentenza n. 20521 del 22/09/2006 (Rv. 593422 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Componenti del reddito - Individuazione - Riferimento all'esercizio di competenza - Condizioni - Certezza e determinabilità - Onere della prova - Ripartizione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente - Componenti determinabili a mezzo di un procedimento amministrativo - Imputazione all'esito dell'espletamento - Necessità - Fattispecie in tema di imputazione dei ricavi di una casa di cura per rette di degenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE
In tema di imposte sul reddito d'impresa, la regola posta dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui i ricavi, i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo (dovendo altrimenti essere calcolati nel periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni), mira a contemperare la necessità di computare tutte le componenti nell'esercizio di competenza con l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare: essa va quindi interpretata nel senso che il dovere di conteggiare tali componenti nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti all'atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione. Pertanto, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito in un determinato esercizio sociale incombe all'Amministrazione finanziaria per quelle positive, ed al contribuente per quelle negative; in particolare, nel caso in cui detti requisiti siano condizionati dall'espletamento di procedure amministrative, essi si intendono acquisiti, ai fini dell'imputazione del reddito corrispondente ad un determinato esercizio dell'impresa, solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l'ammontare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale, in riferimento all'imputazione dei ricavi dichiarati da una casa di cura per crediti vantati nei confronti della regione per rette di degenza, aveva ritenuto che gl'importi percepiti in un determinato esercizio a titolo di differenza fossero già certi e determinabili nell'esercizio precedente, per effetto della delibera ministeriale con cui si era provveduto alla determinazione delle rette, senza spiegare il motivo per cui tale provvedimento, riguardante esclusivamente le cliniche classificate nella fascia "C", avrebbe dovuto applicarsi alla ricorrente, che era inclusa nella fascia "A", per la quale ogni determinazione era rimessa alla regione).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)