Sez. 1 - , Ordinanza n. 9227 del 04/04/2023 (Rv. 667481 - 02)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Opposizione alla stima - Obbligo del giudice di procedere alla determinazione dell'indennità - Sussistenza - Domanda di conferma della stima da parte dell'ente locale - Sentenza di riduzione dell'indennità - Vizio di ultrapetizione - Esclusione. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA - In genere.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'opposizione alla stima ha ad oggetto l'accertamento della giusta indennità ed il giudice non è, quindi, vincolato alle domande delle parti, espropriato ed espropriante, con la conseguenza che non viola l'art. 112 c.p.c. la sentenza della corte d'appello che riduca l'indennità e il valore venale stimato dalla Commissione provinciale espropri, pur non avendo l'ente locale mai impugnato la stessa ed avendone domandato la conferma nel giudizio di opposizione proposto dall'espropriato.
Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)