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Sez. 1, Sentenza n. 2329 del 17/02/2012 (Rv. 621330 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Opposizione alla stima - Obbligo del giudice di procedere alla determinazione dell'indennità - Sussistenza - Domanda di conferma della stima da parte dell'ente locale - Sentenza di riduzione dell'indennità - Vizio di ultrapetizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621330-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

L'opposizione alla stima ha ad oggetto l'accertamento della giusta indennità ed il giudice non è, quindi, vincolato alle domande delle parti, espropriato ed espropriante, con la conseguenza che non viola l'art. 112 cod. proc. civ. la sentenza della corte d'appello che riduca l'indennità e il valore venale stimato dalla Commissione provinciale espropri, pur non avendo l'ente locale mai impugnato la stessa ed avendone domandato la conferma nel giudizio di opposizione proposto dall'espropriato.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)