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Sez. 2, Sentenza n. 1756 del 07/05/1977 (Rv. 385475 - 01)

PROCEDIMENTI CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - FONDATA SULL'ESIGENZA DI CONTRASTARE LE ECCEZIONI DEL CONVENUTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385475-01

PROCEDIMENTI CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - FONDATA SULL'ESIGENZA DI CONTRASTARE LE ECCEZIONI DEL CONVENUTO - AMMISSIBILITA.*

Un mutamento della domanda, il quale tragga origine dalla necessita di contrastare le eccezioni del convenuto, non determina una trasformazione obiettiva della controversia e, quindi, configura una consentita emendatio libelli, a norma dell'art 184 cod proc civ. (nella specie, un preliminare di vendita era stato sottoscritto dal figlio del promittente, in nome e per conto del padre, ed il figlio medesimo, a seguito del decesso del genitore, era stato convenuto in giudizio dal promissario, in qualita di erede, per l'esecuzione specifica dell'Obbligo di stipulare il contratto definitivo. La suprema Corte ha ritenuto che all'attore fosse consentito di modificare detta originaria richiesta in domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell'art 1398 cod civ, dopo che il convenuto aveva eccepito l'inefficacia del preliminare, per difetto di poteri di rappresentanza). (V 1390/75, mass n 374934).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)