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Sez. L, Sentenza n. 1390 del 11/04/1975 (Rv. 374934 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DIVIETO DI NUOVE DOMANDE - VIOLAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374934-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DIVIETO DI NUOVE DOMANDE - VIOLAZIONE - CONDIZIONI.*

Il divieto di proporre domande nuove nel processo, posto dagli artt 183 e 184 cod proc civ, e diretto essenzialmente ad evitare il rallentamento dell'iter processuale e l'aggravio dell'Onere difensivo della controparte, e deve, quindi, ritenersi violato solo se si faccia valere una pretesa obbiettivamente diversa da quella originaria attraverso l'immutazione dell'oggetto della domanda o dei fatti posti a fondamento di essa. (V 3887/74, mass n 372426).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)