Sez. 5, Sentenza n. 7909 del 25/03/1982 Ud. (dep. 09/09/1982) Rv. 155041 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITÀ - LIMITI ELASTICI - IN GENERE - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - NEI CONFRONTI DI BAMBINI SULLA CARREGGIATA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE - VIOLAZIONE - SPOSTAMENTO INCONSULTO DELLA VITTIMA - INVESTIMENTO - INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITÀ - LIMITI ELASTICI - IN GENERE - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - NEI CONFRONTI DI BAMBINI SULLA CARREGGIATA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE - VIOLAZIONE - SPOSTAMENTO INCONSULTO DELLA VITTIMA - INVESTIMENTO - INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE - ESCLUSIONE.*
Il conducente di un veicolo, scorgendo un bambino in movimento o fermo al margine della strada, deve rallentare e, se occorre, fermarsi, per norma di comune prudenza, che impone di prevenire le imprudenze altrui, probabili e ragionevolmente prevedibili, e in rigorosa osservanza dell'Obbligo imposto dall'art. 102, comma terzo, cod. strad., dovendo i bambini considerarsi come pedoni incerti e inesperti, portati per loro natura a movimenti inconsulti e improvvisi. Pertanto, in caso di investimento, esattamente viene affermata la responsabilità del conducente che non abbia moderato particolarmente la velocità del veicolo e viene escluso che la condotta del bambino che si sposti incautamente sulla carreggiata possa concretare una concausa sopravvenuta fornita di una efficienza causale esclusiva e configurare, quindi, l'ipotesi di cui all'art. 41, comma secondo, cod. pen.. (Conf mass n 146975, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)