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Sez. 4, Sentenza n. 12884 del 27/06/1980 Ud. (dep. 06/12/1980) Rv. 146975 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - IN GENERE - CAUTELE NEI CONFRONTI DI BAMBINI SULLA CARREGGIATA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE.*
Stato
decisa il 1980-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146975-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - IN GENERE - CAUTELE NEI CONFRONTI DI BAMBINI SULLA CARREGGIATA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE.*

Allorche il conducente si avveda tempestivamente della presenza di bambini sulla carreggiata riservata al traffico veicolare, per l'espresso disposto dell'art 102 comma terzo cod strad e per norma di comune prudenza, e tenuto a regolare la velocita fino a fermarsi, per evitare ogni pericolo di investimento, in quanto si tratta di pedoni che, per la loro tenera eta ed inesperienza, sono particolarmente incerti ed inclini a spostarsi inconsultamente da un punto all'altro della strada e non sono in grado di valutare i pericoli inerenti alla circolazione stradale. Si tratta di un Obbligo inderogabile del conducente del veicolo, ispirato dal fine di fronteggiare ogni emergenza derivante dalla presenza di tali soggetti che possono commettere delle imprudenze ragionevolmente, peraltro, prevedibili. (sulla massima in genere mass n 142770 anno 1979; (sulla prima parte mass n 122687 anno 1972; (mass n 116860 anno 1971; (mass n 099400 anno 1965 (ultima parte); (sulla seconda parte mass nn 137456 anno 1977; (mass n 112775 anno 1969; mass n 107949 anno 1968; (mass n 101271 anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102 com. 3, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)