Sez. L, Sentenza n. 1328 del 20/01/2025 (Rv. 673622-01)
EMIGRAZIONE - TUTELA DEL LAVORATORE ITALIANO ALL'ESTERO | Accordo di Washington del 23 maggio 1973 in materia di sicurezza sociale - Tutela previdenziale secondo l'ordinamento italiano - Sussistenza - Riferimento ex art. 7 al lavoro svolto alle dipendenze di impresa controllata da impresa italiana - Significato. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - In genere.
EMIGRAZIONE - TUTELA DEL LAVORATORE ITALIANO ALL'ESTERO
L'art. 7, comma 3, della l. n. 86 del 1975, di recepimento della Convenzione di Washington tra Italia e U.S.A. in materia di sicurezza sociale, nel prevedere che il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di un'impresa controllata da un'impresa italiana è coperto dalla legislazione italiana, nulla immuta rispetto alla previsione di ordine generale dell'art. 2115 c.c., secondo la quale il datore di lavoro è il responsabile dell'obbligo contributivo, poiché il riferimento al lavoro alle dipendenze di impresa "controllata da un'impresa italiana" rileva quale mero presupposto di fatto per l'applicazione della legge italiana e non anche per identificare un diverso titolare degli obblighi di natura contributiva e risarcitoria.
Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116, Tratt. Internaz. 23/05/1973, Legge 24/02/1975 num. 86 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)