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Sez. 4, Sentenza n. 30422 del 21/06/2005 Ud. (dep. 10/08/2005) Rv. 232019 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - giudizio di rinvio | Annullamento per difetto di motivazione - Vincolo per il giudice di rinvio - Limiti.
Stato
decisa il 2005-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232019-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - giudizio di rinvio

A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)