Sez. 2 - , Sentenza n. 8733 del 22/11/2019 Ud. (dep. 04/03/2020) Rv. 278629 - 02
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Vizio di motivazione - Valutazioni in fatto svolte dalla sentenza rescindente - Efficacia vincolante per il giudice del rinvio - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)