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Sez. 1, Sentenza n. 13082 del 22/12/1995 (Rv. 495191 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Ritenuta d'acconto operata dal datore di lavoro su retribuzioni corrisposte per lavoro espletato all'estero - Istanza di rimborso - Termine di decadenza.
Stato
decisa il 1995-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495191-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

Nel caso di ritenuta d'acconto indebitamente operata dal datore di lavoro, con versamento diretto all'erario, su retribuzioni corrisposte al dipendente per lavoro espletato all'estero, l'istanza di rimborso del lavoratore deve essere presentata alla competente Intendenza di Finanza nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento, a norma dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)